IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 14 marzo 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche della produzione sementiera; Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche della produzione sementiera; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in tecniche della produzione sementiera. Con il titolo XX, dopo l'art. 716 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecniche della produzione sementiera. Scuola in tecniche della produzione sementiera Art. 717. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecniche della produzione sementiera" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione, moltiplicazione, condizionamento, analisi e certificazione delle sementi e di collaborare alla realizzazione di programmi di miglioramento genetico, sperimentazione e commercializzazione delle sementi. La scuola rilascia il diploma in "tecniche della produzione sementiera". Art. 718. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti. Art. 719. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria di Piacenza cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 720. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti semestrali: 1 Anno: 1) botanica agraria; 2) genetica vegetale; 3) agronomia generale e coltivazioni erbacee; 4) orticoltura e floricoltura; 5) istituzioni di entomologia agraria; 6) istituzioni di patologia vegetale; 7) metodi di miglioramento genetico vegetale; 8) metodologia sperimentale in agricoltura. 2 Anno: 1) genetica della produzione sementiera; 2) biologia e tecnologia delle sementi; 3) agrotecnologia della produzione sementiera; 4) patologia e difesa delle sementi; 5) legislazione e certificazione delle sementi; 6) analisi delle sementi; 7) colture in vitro e tecniche di rigenerazione, ed inoltre due corsi opzionali. Elenco corsi opzionali (tutti semestrali): 1) produzione del seme dei cereali; 2) produzione del seme delle leguminose da granella; 3) produzione del seme delle colture industriali; 4) produzione delle piante orticole; 5) produzione del seme delle piante da fiore; 6) produzione del seme della piante foraggere; 7) produzione del seme delle piante legnose da frutto; 8) produzione del seme delle piante forestali; 9) produzione del seme delle piante officinali; 10) tecnica vivaistica; 11) tecnica di micropropagazione; 12) tecnica di risanamento dalle malattie e conservazione del germoplasma. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 721. - L'attivita' pratica comporta l'esecuzione personale di operazioni di laboratorio, di campo e di serra nell'ambito degli insegnamenti impartiti. Art. 722. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di permanenza presso aziende o laboratori, indicati nel manifesto annuale e operanti nei settori di attivita' della scuola e ha la durata di almeno centoventi ore. Art. 723. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 724. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 725. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 maggio 1990 Il rettore: BAUSOLA