IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di agraria del 14
marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta   di
istituzione  della  scuola  diretta a fini speciali in tecniche della
produzione sementiera;
  Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in  merito
all'istituzione  della  scuola  diretta  a  fini speciali in tecniche
della produzione sementiera;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  552 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore  e' aggiunta la scuola in tecniche della
produzione sementiera. Con il titolo XX, dopo l'art.  716  e  con  lo
spostamento   della   numerazione  degli  articoli  successivi,  sono
inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  all'istituzione  della
scuola in tecniche della produzione sementiera.
            Scuola in tecniche della produzione sementiera
  Art.  717.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecniche della produzione sementiera" presso l'Universita' cattolica
del Sacro Cuore.
  La  scuola  ha il compito di preparare personale con competenze nel
settore della produzione, moltiplicazione, condizionamento, analisi e
certificazione  delle  sementi e di collaborare alla realizzazione di
programmi    di    miglioramento    genetico,    sperimentazione    e
commercializzazione delle sementi.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  in  "tecniche  della  produzione
sementiera".
  Art.  718.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecento ore di insegnamento  e  duecento  ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinati  in  dieci  per
ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.
  Art.  719. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria di Piacenza cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  720.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  sono i seguenti, tutti
semestrali:
 1› Anno:
   1) botanica agraria;
   2) genetica vegetale;
   3) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
   4) orticoltura e floricoltura;
   5) istituzioni di entomologia agraria;
   6) istituzioni di patologia vegetale;
   7) metodi di miglioramento genetico vegetale;
   8) metodologia sperimentale in agricoltura.
 2› Anno:
   1) genetica della produzione sementiera;
   2) biologia e tecnologia delle sementi;
   3) agrotecnologia della produzione sementiera;
   4) patologia e difesa delle sementi;
   5) legislazione e certificazione delle sementi;
   6) analisi delle sementi;
   7) colture in vitro e tecniche di rigenerazione,
ed inoltre due corsi opzionali.
  Elenco corsi opzionali (tutti semestrali):
    1) produzione del seme dei cereali;
    2) produzione del seme delle leguminose da granella;
    3) produzione del seme delle colture industriali;
    4) produzione delle piante orticole;
    5) produzione del seme delle piante da fiore;
    6) produzione del seme della piante foraggere;
    7) produzione del seme delle piante legnose da frutto;
    8) produzione del seme delle piante forestali;
    9) produzione del seme delle piante officinali;
   10) tecnica vivaistica;
   11) tecnica di micropropagazione;
   12)  tecnica  di  risanamento  dalle  malattie e conservazione del
germoplasma.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  721. - L'attivita' pratica comporta l'esecuzione personale di
operazioni di laboratorio, di campo  e  di  serra  nell'ambito  degli
insegnamenti impartiti.
  Art.  722.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un  periodo
di  permanenza  presso  aziende  o laboratori, indicati nel manifesto
annuale e operanti nei settori di attivita'  della  scuola  e  ha  la
durata di almeno centoventi ore.
  Art.  723.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  724.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  725. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 29 maggio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA